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TARGET DI VENDITA E CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

La ditta mandante sovente inserisce nei contratti di agenzia la clausola risolutiva espressa che la legittima a cessare il rapporto con effetto immediato senza preavviso né indennità di fine rapporto se l’agente non raggiunge i minimi di fatturato concordati per anno, qualificando a priori come grave inadempimento i mancati target. La giurisprudenza di merito in linea con il principio sancito dalla Cassazione nel 2011 ritiene valida la pattuizione in contratto degli impegni minimi di produzione ma precisa che deve sempre essere in concreto valutato se in presenza di detta clausola l’inadempimento integri una giusta causa di recesso. Questo perché non è sufficiente addebitare all’agente il mancato raggiungimento degli obiettivi di vendita a meno che la Sua condotta si connoti di precise e specifiche inadempienze che non hanno reso possibili gli obiettivi prefissati. Diversamente il recesso non può integrare una giusta causa ai sensi dell’art. 2119. Secondo i giudici occorre aver riguardo, quale parametro di riferimento, anche al fatturato complessivo aziendale, tenuto conto delle peculiarità del mercato in relazione alle singole zone assegnate. In buona sostanza secondo l’indirizzo ormai consolidato l’onere della prova viene trasferito sulla casa mandante e non è più sufficiente invocare la clausola risolutiva. Dunque se l’obbligazione dell’agente deve ritenersi di risultato tale principio tuttavia non può pregiudicare le indennità di fine rapporto ove la condotta dell’agente sia stata diligente ma improduttiva secondo le aspettative del preponente.

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