La questione dibattuta in tema di risarcimento del danno patrimoniale futuro e di riduzione della capacità lavorativa specifica riguarda l’ambito risarcitorio nel caso in cui dal sinistro derivi per il lavoratore un demansionamento per i postumi riportati che non gli consentono più di ricoprire l’inquadramento contrattuale originario con perdita reddituale. Per la giurisprudenza di legittimità non possono farsi ricadere sul danneggiato le conseguenze pregiudizievoli causate dal danneggiante con la conseguenza che vanno riconosciute tutte le componenti accessorie della retribuzione funzionalmente sottese alla specificità delle mansioni lavorative non più esercitabili e di cui il lavoratore avrebbe beneficiato ove non fosse stato colpito dall’evento lesivo e dal successivo demansionamento. Il ristoro quindi deve ricomprendere sia la retribuzione, quale componente fissa, nonchè gli accessori ed i probabili incrementi stipendiali che il lavoratore avrebbe conseguito negli anni fino al trattamento pensionistico con esclusioni di emolumenti meramente occasionali.