+39.06.32.65.09.41
·
avv.robertodellavalle@gmail.com
·
Mon - Fri 09:00-17:00
Richiedi Informazioni

RECESSO AGENTE PER MATURAZIONE REQUISITI PENSIONISTICI – OBBLIGO MOTIVAZIONE – ESCLUSIONE – DIRITTO ALL’INDENNITA’ 1751 c.c e/o ALL’INDENNITA’ SUPPLETIVA DI CLIENTELA SUSSITENZA

Il Giudice del lavoro di Velletri con motivazione condivisa ha sancito che la cessazione del rapporto da parte dell’agente percettore del trattamento di quiescenza erogatogli dalla Fondazione Enasarco Ente di Previdenza e di assistenza degli agenti di commercio non richiede l’obbligo della motivazione espressa nella comunicazione di recesso. Nella fattispecie l’azienda mandante contestava il mancato richiamo nella lettera di recesso alla maturazione della pensione Enasarco. Il Giudice, in linea con le previsioni normative di settore, ha escluso tale onere formale non richiesto purchè sia sempre rispettato il termine di preavviso onde consentire alla Casa mandante di predisporre in tempo utile l’avvicendamento col l’agente subentrante per evitare che la zona rimanga scoperta. Da ciò ne consegue il diritto alle indennità di fine rapporto.

Ti può anche interessare:

Richiedi videoconsulto!

Chiama : +39.06.32.65.09.41

avv.robertodellavalle@gmail.com Mon – Fri 09:00-17:00

fissa un appuntamento