
Secondo quanto previsto dall’articolo 72 bis D.P.R. 29.09.1973, n. 602, l’Agenzia delle Entrate Riscossione può ordinare al terzo il pagamento di un debito del contribuente, direttamente al concessionario, fino a concorrenza del credito erariale per cui si procede. Quali rimedi può azionare l’agente di commercio laddove l’ordine venga rivolto alla mandante (Terzo) per provvigioni maturate ? L’agente può proporre a) opposizione all’esecuzione ovvero b) l’opposizione agli atti esecutivi ai sensi degli artt. 615, 617 e 619 c.p.c. L’opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c. può essere avanzata solo per motivi riguardanti la pignorabilità dei beni. Per esempio: a) pignoramento della prima abitazione; b) pignoramento di cose mobili impignorabili ex art. 514 c.p.c.; c) pignoramento di somme eccedenti i limiti stabiliti dall’art. 72 ter, D.P.R. n. 602/1973; d) pignoramento di immobili diversi dalla prima abitazione per carichi iscritti a ruolo inferiori ad € 120.000,00. L’opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. può essere, invece, proposta solo per vizi del procedimento esecutivo. Tra questi rientrano: – la nullità, inammissibilità e/o improcedibilità del pignoramento per omessa prodromica notifica dell’avviso contenente l’intimazione ad adempiere entro 5 giorni al pagamento delle somme risultanti dal ruolo, se è trascorso più di un anno dalla notifica della cartella di pagamento (ex art. 50, comma 2, D.P.R. n. 602/73); – l’inefficacia dell’avviso medesimo contenente l’intimazione ad adempiere e la conseguente nullità, inammissibilità e/o improcedibilità del pignoramento se questo viene azionato dopo 180 giorni dalla data della notifica dell’avviso (ai sensi dell’art. 50, comma 3,D.P.R. n. 602/73); – l’inefficacia del pignoramento dei beni mobili o immobili, se dall’inizio dell’esecuzione sono trascorsi 200 giorni senza che sia stato effettuato il primo incanto (a norma dell’art. 53, D.P.R. n. 602/72); – l’improcedibilità del pignoramento se azionato prima del decorso del termine di sessanta giorni dalla notifica della cartella di pagamento (a mente dell’art. 50, comma 1, D.P.R. n. 602/1973); – infine, l’estinzione del pignoramento per avvenuto pagamento.