
L’ art. 1751 c.c. riconosce all’agente il diritto all’indennità di cessazione rapporto laddove il recesso sia giustificato da circostanze ascrivibili alla mandante o per ragioni di età, infermità o malattia tali da non consentire più ragionevolmente la prosecuzione del rapporto. La previsione secondo il consolidato indirizzo della giurisprudenza di legittimità non trova applicazione per l’Amministratore di società ancorchè di persone (socio accomandatario) posto che i fatti personali non incidono sulla prosecuzione dell’attività sociale salvo naturalmente che la loro verificazione abbia indotto il socio accomandatario a recedere dalla società quanto meno per giusta causa ovvero gli altri soci ad escluderlo ove abbia conferito la propria opera e sempre che tali evenienze abbiano concorso ad integrare una causa di scioglimento della società e quindi di cessazione dell’attività sociale come ad es. la sopravvenuta mancanza di soci accomandatari per oltre sei mesi.