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Pandemia e le clausole di agenzia – Target, minimo garantito, storni ed indennità meritocratica

La crisi economica provocata dalla  emergenza sanitaria e dal blocco delle attività produttive ad eccezione di alcuni settori  vitali (sanitario, agroalimentare ecc.) , ha forti ripercussioni sui mandati di agenzia alterando inevitabilmente i rapporti contrattuali che le parti hanno inteso disciplinare in epoca precedente la diffusione del Coronavirus. Numerose sono gli obblighi contrattuali che l’agente per un fatto straordinario imprevedibile (misure di prevenzione e di contenimento della pandemia e chiusura degli esercizi commerciali) e non imputabile alla sua volontà non è in grado di adempiere. Si pensi alla clausola del  minimo di affari con risoluzione contrattuale per il caso di mancato raggiungimento del target. In simili casi è evidente  come la mandante sia tenuta a rinegoziare i contenuti del contratto  o comunque non  possa  comunicare la risoluzione del rapporto per inadempimento in applicazione di una clausola risolutiva  espressa. Non altrettanto può dirsi per il minimo garantito riconosciuto all’agente  posto che lo stesso non è ancorato ai risultati di fatturato avendo la mandante preventivamente e positivamente valutato la corresponsione di un trattamento economico minimo che dovrà pertanto essere  erogato.  Quanto allo storno delle provvigioni laddove siano state liquidate in anticipo rispetto al buon fine dell’affare, ossia  all’incasso del prezzo versato dal cliente, occorre valutare se la mancata esecuzione del contratto tra mandante e cliente (terzo)  sia dipesa da fatti estranei alla volontà della prima.  Così ad esempio la  mancata messa in produzione di merce ordinata dalla clientela  per il numero esiguo di prenotazioni non può certamente penalizzare l’agente in quanto connessa a scelte dettate da valutazioni di comodo e di convenienza della mandante e non già a causa a lei non imputabili.  Ovviamente la prova rigorosa circa   impossibilità di evadere gli ordini graverà sulla Casa mandante.  Non da ultimo si pone la delicata questione del calcolo dell’indennità meritocratica di cui all’art. 1751 c.c. e dei periodi iniziali e finali di liquidazione delle provvigioni che variano in relazione alla durata del rapporto e  che la disciplina collettiva prende a base di calcolo per la quantificazione dell’indennità 1751 c.c. Anche in tal caso i parametri collettivi  dovranno tener conto dei periodi di lockdown e delle dinamiche di promozione e di consegna della merce  e del ritardo dei pagamenti  con slittamento  delle transazioni anche di un anno in ragione della chiusura degli esercizi commerciali. L’intervento del legislatore collettivo è dunque auspicabile e nell’attesa non resta che affidarsi agli  orientamento dei tribunali  nazionali.

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