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NUOVI CLIENTI – CORTE DI GIUSTIZIA EUROPEA – INDENNITA’ MERITOCRATICA 1751 C.C.

La Corte di Giustizia Europea chiamata a fornire la nozione di nuovi clienti, requisito questo richiesto dalla normativa nazionale per il riconoscimento in favore dell’agente, dell’indennità stabilita dall’art. 1751 C.c. si è pronunciata con una importante e recente sentenza (aprile 2016).

Il caso prende le mosse da un rapporto di agenzia intrattenuto da un agente tedesco chiamato a promuovere la vendita di alcuni marchi nel settore merceologico dell’occhialeria con clienti con cui la mandate già intratteneva rapporti commerciali per analoghi prodotti con marchi diversi. Orbene al giudice comunitario è stato chiesto di fornire una interpretazione dell’art. 17 par. 2 lett. a) della direttiva 86/653 ed in particolare se la nozione di nuovi clienti contenuta in detta disposizione ai fini del riconoscimento dell’indennità in parola debba essere intesa estensivamente e dunque ricomprendere anche quei clienti che, già fidelizzati dalla mandante e dunque non acquisiti dall’agente, abbiano tuttavia da quest’ultimo acquistato altri differenti prodotti. La Corte dunque ha chiarito che la questione se il clientesia nuovo o già esistente deve essere apprezzata con riferimento alle merci di cui il preponente abbia affidato la vendita. Pertanto ancorchè l’agente sia stato incaricato di trattare la vendita di un segmento della gamma e non della totalità della stessa non esclude che il cliente acquirente già di altra merce non rientrante nell’oggetto del mandato possa essere considerato nuovo e dunque acquisito dall’agente. L’offerta di merci da parte della preponente segmentata in marchi diversi comporta infatti che gli agenti sono comunque tenuti a porre in essere con ogni singolo cliente per i marchi loro affidati rapporti specifici che il giudice è chiamato in ogni caso ad accertare.
Dunque alla luce della decisione della Corte di Giustizia la sussistenza del requisito previsto dalla Direttiva (Nuovi clienti) e dall’art 1751 c.c. è subordinato all’accertamento da parte del giudice dell’esistenza di rapporto specifici nei sensi sopra illustrati. Tale conclusione segna un ulteriore passo in avanti nella direzione di un rafforzamento e consolidamento della tutela degli agenti commerciali con riferimento all’indennità in commento.

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