Importante novità introdotta dalla Riforma Cartabia (c.d. correttivo di cui al D.L.ggs del 31.10.2024 n. 164) in materia di provvedimenti di ingiunzione. Come è noto l ‘obbligo di fatturazione elettronica è stato introdotto dalla Legge di Bilancio 2018 per le fatture emesse dal 1° Gennaio del 2019. Tale modifica nella emissione della documentazione fiscale per la quale non sono forme previste equipollenti non ha trovato immediato recepimento nella legge processuale. Il creditore, nella specie l’imprenditore nell’esercizio delle attività commerciali e il lavoratore autonomo, infatti per poter ricorrere al procedimento ingiuntivo ed ottenere così una ingiunzione immediata del debitore ossia una condanna provvisoria di costui, rispetto a quella normalmente ottenibile con la causa ordinaria, al pagamento di quanto dovuto doveva munirsi, quale prova scritta del credito, degli estratti autentici (di regola rilasciati dal notaio) delle scritture contabili, ove vengono contabilizzate le fatture, purchè regolarmente tenute nelle forme di legge anche tributaria. Il correttivo ha introdotto e codificato in alternativa la possibilità di utilizzare nel procedimento di ingiunzione come prova scritta del credito anche le fatture trasmesse attraverso il sistema di interscambio istituito e gestito dall’Agenzia delle Entrate con innegabile vantaggi nella tempistica di acquisizione della documentazione necessaria per attivate tale tipologia di procedimento.
Avv. Roberto della Valle del Foro di Roma