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L’ATTRIBUZIONE IN SEDE DI DIVISIONE DELL’IMMOBILE AL CONIUGE AFFIDATARIO NON RIDUCE IL VALORE DI MERCATO DELLA QUOTA DOVUTA ALL’ALTRO, COMPROPRIETARIO.

L’ATTRIBUZIONE IN SEDE DI DIVISIONE DELL’IMMOBILE AL CONIUGE AFFIDATARIO NON RIDUCE IL VALORE DI MERCATO DELLA QUOTA DOVUTA ALL’ALTRO, COMPROPRIETARIO.

Le Sezioni Unite hanno di recente composto il contrasto  giurisprudenziale che si è registrato in materia. Costituisce esperienza ricorrente nelle Aule di Tribunale l’assegnazione, nelle cause di separazione e di divorzio,  della casa coniugale in comproprietà,  al coniuge collocatario o affidatario dei figli, con scioglimento della comunione  e conguaglio della quota al coniuge “estromesso” pari alla metà del valore di mercato dell’abitazione. Come è noto il provvedimento di assegnazione della casa coniugale è subordinato  alla presenza dei figli  minori o non autosufficienti al fine di preservare il loro habitat domestico e produce i suoi effetti anche nei confronti dei terzi  a cui è opponibile. La domanda di scioglimento della comunione   ben può essere  formulata anche in presenza di un provvedimento di assegnazione della casa coniugale  e di affido dei figli al coniuge collocatario.  Ne deriva che nella valutazione e formazione delle quote in un giudizio di scioglimento della comunione sull’immobile, il diritto di abitazione in favore del coniuge assegnatario  non può in alcun modo incidere sulla determinazione del conguaglio in favore dell’altro coniuge posto che il diritto in questione è funzionale all’interesse dei figli  e non del coniuge collocatario. Diversamente infatti quest’ultimo dopo la divisione potrebbe alienare a  terzi il bene senza alcun vincolo e per il prezzo integrale. Conclusivamente dunque la Cassazione ha stabilito che qualora all’esito della procedura di divisione la casa venga attribuita integralmente al coniuge già assegnatario, il diritto di abitazione si estingue, con consolidamento del solo diritto di proprietà esclusiva, ed il valore dell’immobile risulterà pieno ossia corrispondente a quello venale di mercato senza scontare alcuna riduzione o decurtazione che andrebbe a subire l’altro coniuge in sede di conguaglio,  risultando del tutto irrilevante che l’immobile continui ad essere abitato dai figli minori o non ancora autosufficienti

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