La legge richiamata ha introdotto l’obbligo della struttura sanitaria pubblica o privata di fornire agli interessati aventi diritto la documentazione sanitaria disponibile relativa al paziente preferibilmente in formato elettronico entro sette giorni dalla richiesta, nonché di pubblicare nel proprio sito internet i dati relativi a tutti i risarcimenti erogati nell’ultimo quinquennio. E’ stata poi prevista la responsabilità penale del sanitario in caso di condotta negligente o imprudente che abbia provocato la morte o le lesioni personali. Tale responsabilità sussiste anche nel caso di evento verificatosi per imperizia ove il sanitario non abbia rispettato le buone pratiche clinico assistenziali o le raccomandazioni elaborate da enti e istituzioni pubbliche e private nonché società scientifiche iscritte in apposito elenco istituito e regolamentato con decreto del Ministero della Salute. E’ stata inoltre introdotta la responsabilità civile della struttura sanitaria pubblica o privata all’interno della quale abbia operato l’esercente la professione sanitaria anche se scelto dal paziente o non dipendente dalla struttura con facoltà per il paziente danneggiato di agire direttamente nei confronti della Compagnia assicurativa della struttura sanitaria e del libero professionista. E’ stato infine introdotto il Fondo di Garanzia per i danni derivanti da responsabilità sanitaria che interverrà qualora il danno sia di importo eccedente i massimali coperti dalla polizza assicurativa della struttura o del sanitario e qualora la Compagnia Assicurativa dovesse risultare insolvente.