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L’indennità 1751 c.c. se ed in quanto se ne ravvisino i presupposti è dovuta anche in presenza del patto di prova se ne sussistono i presupposti. Ciò e’ quanto deciso dalla Corte di Giustizia Europea investita della questione in via pregiudiziale che ha fornito nell’occasione una interpretazione dell’art. 17 della direttiva 86/653 relativa al coordinamento dei diritti degli Stati membri concernenti gli agenti di commercio. La direttiva non vieta la pattuizione di un periodo di prova nell’ambito di un contratto di agenzia commerciale. Tuttavia il successivo art. 18 elenca tassativamente le ipotesi in cui l’indennità non è dovuta e tra questa non contempla la previsione di un patto di prova tra agente e preponente. Conseguentemente, all’agente non puo’ essere negata l’indennità per il sol fatto che la cessazione del contratto di agenzia commerciale abbia avuto luogo durante il periodo di prova. Argomentare diversamente significa introdurre un motivo di decadenza non previsto dall’articolo 18 della direttiva.
Senza considerare che l’art. 19 della direttiva citata vieta alle parti di derogare, prima della scadenza del contratto, agli articoli 17 e 18 che definiscono il livelli di tutela dell’agente commerciale che il legislatore dell’Unione ha ritenuto di riconoscere nell’ambito dell’istituzione del mercato unico. Costituisce appunto una deroga a detrimento dell’agente il fatto di considerare che la pattuizione di un periodo di prova nell’ambito di un contratto di agenzia commerciale implichi l’inapplicabilità del diritto all’indennità prevista al menzionato articolo 17. Infatti, a parità di prestazioni ad un agente commerciale verrebbe riconosciuto o negato il beneficio dell’indennizzazione unicamente in funzione della pattuizione o meno di un periodo di prova nell’ambito del contratto di agenzia commerciale. Gli articoli 17 e 18 della direttiva de qua rivestono pertanto carattere imperativo.
Conseguentemente, si deve ritenere che un’interpretazione dell’articolo 17 della direttiva 86/653 secondo cui nessuna indennità o nessun risarcimento sono dovuti nel caso in cui la risoluzione del contratto di agenzia commerciale avvenga durante il periodo di prova risulterebbe in contrasto con la finalità della direttiva stessa.

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