In tema di contratto di agenzia ove il preponente risolva il contratto in tronco contestando all’agente la diminuzione degli affari di zona è tenuto a provare che il volume degli stessi non abbia subito analoghe riduzioni anche in altre zone. E’ il preponente quindi a dover fornire i dati comparativi dei risultati a livello nazionale in difetto dei quali il recesso è illegittimo non potendosi pretendere che sia l’agente a fornirli poichè tale onere renderebbe l’esercizio del diritto di difesa impossibile o troppo difficile.