
L’indennità di risoluzione del rapporto è gestita dall’ ENASARCO tramite apposito fondo (c.d. Fondo F.I.R.R.) che presenta per certi versi caratteristiche analoghe al TFR nel rapporto di lavoro subordinato in quanto è alimentato esclusivamente dai versamenti a carico del preponente e viene liquidato alla cessazione del rapporto quale che sia la forma (ditta individuale o società) rivestita dall’agente. La nota distintiva tuttavia rispetto al TFR riguarda la non obbligatorietà dell’indennità laddove le parti non intendano applicare gli AAEECC. In tal caso infatti va riconosciuto all’agente il diritto all’indennità di cessazione rapporto ex art. 1751 c.c. regolata dal codice civile di recepimento della normativa comunitaria. La tutela “forte” apprestata dal codice civile peraltro prevale sempre, ove inderogabile per espressa previsione, sia sugli AAEECC, che hanno funzione integrativa e/o migliorativa, che sui contratti individuali. Ulteriore differenziazione rispetto ai C.C.N.L. riguarda il parametro di riferimento che per questi ultimi opera come minimo normativo ed economico applicabile obbligatoriamente a tutti i lavoratori subordinati. Gli A.E.C. invece trovano ingresso nel rapporto tra casa mandante ed agente solo ove le parti siano iscritte alle associazioni firmatarie degli A.E.C. di settore ovvero le parti li abbiano di fatto recepiti od espressamente richiamati.
In tale ultimo caso sul piano probatorio la parte che li invoca sarebbe certamente agevolata. Ciò evidenziato laddove le parti abbiano fatto applicazione della fonte collettiva i preponenti sono tenuti a versare annualmente al F.I.R.R. una somma rapportata alle provvigioni liquidate ai propri agenti, secondo aliquote stabilite dagli A.E.C. L’importo del contributo varia in ragione dell’ammontare delle provvigioni liquidate, della tipologia del contratto e della durata dello stesso. Il sito dell’Enasarco consente al preponente di calcolare in automatico on line la misura del contributo da versare inserendo semplicemente le provvigioni liquidate in dipendenza del contratto di agenzia comprensive di premi, rimborsi spese, etc.). L’obbligo del versamento presso il Fondo Enasarco sussiste anche per i rapporti che hanno avuto una durata inferiore ai 12 mesi e sino alla cessazione del rapporto. Ed infatti la quota parte di F.i.r.r. relativa alle provvigioni maturate successivamente va liquidata direttamente all’agente diversamente da quanto accade per i contributi previdenziali. Il F.I.R.R. assume rilevanza anche in relazione ad altro aspetto; quello relativo alla quantificazione dell’indennità meritocratica disciplinata dagli A.E.C. che è dovuta agli agenti e rappresentanti di commercio quale quota aggiuntiva nel solo caso in cui l’importo complessivo di indennità di risoluzione del rapporto (F.I.R.R.) e indennità suppletiva di clientela sia inferiore al valore massimo previsto dal 3° comma dell’art. 1751 c.c. Altra questione è se l’indennità costituisce emolumento sempre dovuto. La risposta è affermativa per l’AEC commercio mentre per l’industria la perdita del diritto consegue al ricorrere di tre cause imputabili all’agente: a) indebita appropriazione e/o trattenuta di somme del preponente; b) concorrenza sleale; c) violazione del vincolo di monomandato”.In tal caso sorge in capo al preponente il diritto al rimborso previo accordo conciliativo con l’agente ovvero in difetto all’esito della vertenza intentata contro il medesimo. Il F.I.R.R. costituisce credito liquido ed esigibile alla cessazione del rapporto e la relativa domanda puo’ essere indifferentemente inoltrata dall’agente o dalla preponente ed esclusivamente per via telematica accedendo all’area riservata sul sito dell’ENASARCO con accredito sul c/c bancario o postale comunicato dall’interessato.
Va da ultimo ricordato che l’indennità di risoluzione del rapporto può anche essere soggetta a pignoramento presso l’ENASARCO che in tal caso riveste la qualifica di terzo pignorato con obbligo di vincolare le somme e liquidarle direttamente al creditore procedente, salva l’ipotesi della decadenza del diritto in capo all’agente per le ipotesi sopra richiamate.