La Cassazione con una recente pronuncia dell’Aprile 2017 ha affermato
l’importante principio secondo cui il contratto di locazione non registrato non sarebbe affetto da nullità assoluta in quanto sanabile se registrato
successivamente. Dunque l’obbligo fiscale di registrazione, alla luce di questa pronuncia, si atteggia a requisito di efficacia dello stesso e non di validità del contratto con la conseguenza che una volta adempiuto detto obbligo il contratto mantiene i suoi effetti sin dalla originaria stipula. I giudici di legittimità hanno dunque ribaltato il precedente indirizzo che sanzionava con la nullità assoluta le locazioni “occulte”