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LA SENTENZA  PILOTA  TANTO ATTESA SUI RADERS – CICLO FATTOFRINI ADDETTI  AL FOOD DELIVERY – CHE RICONOSCE LA NATURA SUBORDINATA DEL RAPPORTO

Il Tribunale di Palermo con un precedente giurisprudenziale inedito ha qualificato il rapporto dei riders delle piattaforme digitali di lavoro subordinato.La vicenda tra origine da un lavoratore che dopo aver svolto l’attività di che trattasi è stato disconesso,  con il distacco del suo account, dalla piattaforma ed ha impugnato la condotta datoriale quale licenziamento orale per fatti concludenti  rivendicando la natura subordinata del rapporto in ragione delle modalità etero organizzate  delle prestazioni lavorative che presupponevano un  coordinamento da parte della società datrice e la previsione di sanzioni e penalizzazioni in caso di  scostamento  dal modello organizzativo imprenditoriale. Da qui la richiesta di inquadramento come lavoratore subordinato ed  in subordine quale collaboratore eteroorganizzata, ex art. 2 del d.lgs 81/15, che impone, in ragione della equiparazione normativa come sancito dalla Suprema Corte di recente,  l’applicazione di tutti gli istituti tipici del lavoro subordinato comprese le tutele avverso i licenziamenti La vicenda assume particolare attualità  anche per la sua contestualizzazione legata alla pandemia Covid e ai restrittivi  provvedimenti governativi assunti nel settore della ristorazione con la  chiusura parziale degli esercizi di somministrazione di cibi e bevande che hanno incentivato queste   modalità operative  di prestazione lavorativa. Il giudice ha correttamente evidenziato gli elementi etero direzionali del rapporto individuandoli in particolare nella  registrazione del proprio account da parte del lavoratore su una piattaforma digitale, che coordinava i riders distribuendo tra gli stessi il lavoro,  con l’installazione  di una  applicazione sui propri smartphone.  La piattaforma attraverso un algoritmo esercitava un totale controllo  sull’attività lavorativa e sulle modalita’ di esecuzione della stessa. Ogni rider veniva munito di borsa termica con logo aziendale una batteria esterna ed un manuale di comportamento. I riders più produttivi acquisivano, tramite l’algoritmo,  un punteggio maggiore avendo  facoltà per ciò stesso  di accedere alle fasce orarie maggiormente redditizie. Così  inquadrata la fattispecie il giudice investito della questione si è interrogato sulla natura dell’attività svolta dalle piattaforme: se di mera intermediazione con l’utenza ovvero attività di distribuzione di cibi e bevande.  Tale ultima opzione è stata dal Giudice  preferita sulla base anche delle coordinate fornite dalla giurisprudenza comunitaria che ha riconosciuto a siffatte piattaforme la natura di impresa posto che il servizio avente ad oggetto la consegna a domicilio  di cibo  e bevande è  indissolubilmente legato ad una attività di impresa di trasporto e distribuzione. Le stesse società che operano nel settore  del food delivery organizzano l’intera filiera dell’attività (dal costo del servizio alle condizioni contrattuali) assumendosi la responsabilità nei confronti dell’utenza finale.  Pertanto  non vi è dubbio sul fatto  che i collaboratori ciclo  fattorini siano funzionalmente  integrati  nella organizzazione imprenditoriale predeterminata dalla committente.

 

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