LA SENTENZA PILOTA TANTO ATTESA SUI RADERS – CICLO FATTOFRINI ADDETTI AL FOOD DELIVERY – CHE RICONOSCE LA NATURA SUBORDINATA DEL RAPPORTO
Il Tribunale di Palermo con un precedente giurisprudenziale inedito ha qualificato il rapporto dei riders delle piattaforme digitali di lavoro subordinato.La vicenda tra origine da un lavoratore che dopo aver svolto l’attività di che trattasi è stato disconesso, con il distacco del suo account, dalla piattaforma ed ha impugnato la condotta datoriale quale licenziamento orale per fatti concludenti rivendicando la natura subordinata del rapporto in ragione delle modalità etero organizzate delle prestazioni lavorative che presupponevano un coordinamento da parte della società datrice e la previsione di sanzioni e penalizzazioni in caso di scostamento dal modello organizzativo imprenditoriale. Da qui la richiesta di inquadramento come lavoratore subordinato ed in subordine quale collaboratore eteroorganizzata, ex art. 2 del d.lgs 81/15, che impone, in ragione della equiparazione normativa come sancito dalla Suprema Corte di recente, l’applicazione di tutti gli istituti tipici del lavoro subordinato comprese le tutele avverso i licenziamenti La vicenda assume particolare attualità anche per la sua contestualizzazione legata alla pandemia Covid e ai restrittivi provvedimenti governativi assunti nel settore della ristorazione con la chiusura parziale degli esercizi di somministrazione di cibi e bevande che hanno incentivato queste modalità operative di prestazione lavorativa. Il giudice ha correttamente evidenziato gli elementi etero direzionali del rapporto individuandoli in particolare nella registrazione del proprio account da parte del lavoratore su una piattaforma digitale, che coordinava i riders distribuendo tra gli stessi il lavoro, con l’installazione di una applicazione sui propri smartphone. La piattaforma attraverso un algoritmo esercitava un totale controllo sull’attività lavorativa e sulle modalita’ di esecuzione della stessa. Ogni rider veniva munito di borsa termica con logo aziendale una batteria esterna ed un manuale di comportamento. I riders più produttivi acquisivano, tramite l’algoritmo, un punteggio maggiore avendo facoltà per ciò stesso di accedere alle fasce orarie maggiormente redditizie. Così inquadrata la fattispecie il giudice investito della questione si è interrogato sulla natura dell’attività svolta dalle piattaforme: se di mera intermediazione con l’utenza ovvero attività di distribuzione di cibi e bevande. Tale ultima opzione è stata dal Giudice preferita sulla base anche delle coordinate fornite dalla giurisprudenza comunitaria che ha riconosciuto a siffatte piattaforme la natura di impresa posto che il servizio avente ad oggetto la consegna a domicilio di cibo e bevande è indissolubilmente legato ad una attività di impresa di trasporto e distribuzione. Le stesse società che operano nel settore del food delivery organizzano l’intera filiera dell’attività (dal costo del servizio alle condizioni contrattuali) assumendosi la responsabilità nei confronti dell’utenza finale. Pertanto non vi è dubbio sul fatto che i collaboratori ciclo fattorini siano funzionalmente integrati nella organizzazione imprenditoriale predeterminata dalla committente.