Il campionario costituisce lo strumento principale per l’agente nello svolgimento delle propria attività promozionale presso la clientela. Sovente tuttavia accade soprattutto per campionari aventi ad oggetto preziosi o beni particolarmente appetibili che l’agente ne subisca la sottrazione coattiva ossia il furto. In tali casi sorge l’interrogativo se sussista una eventuale responsabilità in capo all’agente dell’evento e nell’affermativa individuare i limiti risarcitori. Per dare risposta ai quesiti in questione occorre aver riguardo alla normativa generale e a quella di settore (Accordi economici collettivi). Sulla base di quanto previsto dagli Accordi Economici Colletti il contratto individuale può prevedere l’addebito totale o parziale del valore del campionario, per il caso di mancata o parziale restituzione, ovvero di danneggiamento non derivante dalla usura del normale utilizzo, escludendo quindi l’addebito per motivi diversi. Stando ad una interpretazione testuale degli accordi economici dunque l’agente per il caso di furto dovrebbe risponderne. Tuttavia diversa è la normativa civilistica ed in particolare quella relativa al comodato d’uso applicabile al campionario consegnato all’agente. Il comodato è un contratto in virtù del quale una parte consegna all’atra una cosa mobile od immobile affinché quest’ultima se ne serva per l’uso pattuito o per il tempo determinato.
Orbene l’agente comodatario in tal caso è tenuto a custodire e conservare il campionario (di cui è proprietario il preponente comodante) con la diligenza del buon padre di famiglia. Ciò significa che l’agente deve adottare tutte quelle misure che, avuto riguardo alle circostanze concrete, soddisfino l’ordinaria diligenza. Trattandosi di campionario che l’agente porta con sé e custodisce di regola nella propria autovettura, la diligenza richiesta non è quella dell’uomo medio bensì relativa al titolo di attività professionale esercitata. Dunque nel caso di specie l’agente ove non intenda lasciare la merce nell’autovettura deve assicurarsi che sia correttamente chiusa e dotata di sistema di antifurto soprattutto nel caso in cui non sia ricoverata in autorimessa. L’agente, per andare esente da responsabilità, dovrà dimostrare dunque di aver adottato tutte le misure richieste per scongiurare l’evento non essendo sufficiente la mera denuncia penale del furto. E’ necessario inoltre in fase di stipula del mandato di agenzia prestare particolare attenzione alla redazione delle clausole contrattuali sul punto ed in particolare quanto all’agente, ove il campionario non sia assicurato dal preponente, dotarsi della relativa copertura o comunque prevedere le circostanze al verificarsi della quale non sia passibile di responsabilità. In ordine poi alla misura del risarcimento va evidenziato come la merce del campionario in quanto oggetto di utilizzo e quindi di usura con conseguente deperimento commerciale e non destinata peraltro alla vendita non può esse valutata al prezzo di mercato. La giurisprudenza, con un precedente della Corte di Appello di Roma, ha condiviso tale ragionamento ritenendo che la riduzione del valore possa arrivare sino al 75 % del prezzo pieno.