Merita di essere segnalata l’interessante sentenza della Cassazione che con recente pronuncia ha sancito la nullità delle clausole che rendono più oneroso il recesso dell’agente precisando i confini dell’autonomia contrattuale che disciplina i termini del preavviso. In particolare i giudici di legittimità hanno ribadito la regola secondo cui i termini di preavviso tra le parti devono essere analoghi essendo altrimenti alterato la parità negoziale tra le medesime. Nella fattispecie i contraenti, agente e preponente, avevano pattuito una clausola penale che in quanto eccessivamente onerosa limitava fortemente l’esercizio del diritto di recesso da parte dell’agente. Con detta clausola si poneva a carico dell’agente l’obbligo di collaborazione per una durata minima del rapporto (c.d. clausola di stabilità) ed in caso di recesso anticipato quello di versare, oltre all’indennità di mancato preavviso ove non intimato, un ulteriore somma a titolo di penale. E’ evidente come una siffatta previsione vincola in modo significativo l’agente tenuto ad osservare la scadenza del termine minimo di durata facoltizzando tuttavia la mandante ha decidere in ogni momento, salvo l’obbligo del preavviso, di interrompere il rapporto ancor prima della scadenza pattuita a carico dell’agente.