La giurisprudenza continua nel suo cammino verso una tutela più stringente in favore dell’investitore anche se qualificato e dunque in astratto consapevole dei profili di rischio della operazione. E’ del mese corrente il pronunciamento della Cassazione per cui non basta assolvere da parte dell’intermediario agli obblighi informativi ove non abbia fornito al cliente la specifica informazione di inadeguatezza dell’operazione richiesta. Tale principio comporta che la Banca debba persino adempiere all’obbligo di astensione dal procedere a investimento ancorchè richiesto per ordine diretto del cliente ove l’informativa sia carente e/o deficitaria. L’inadempimento dell’obbligo costituisce il nesso causale col danno patito dall’investitore di cui diventa appunto responsabile la banca tenuta al risarcimento. Al di là dell’eventuale dichiarazione di investitore qualificato, che farebbe dunque presumere la consapevolezza dei profili di rischio, quando si è di fronte a operazioni “inadeguate” la banca deve darne specifica autonoma informazione al cliente ordinante. Né può l’Istituto bancario avvalersi di modulisitica generica e di stile che indica semplicemente l’inadeguatezza della operazione.