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BANCA RESPONSABILE SE INVESTIMENTO A RISCHIO INADEGUATO

La giurisprudenza continua nel suo cammino  verso una tutela più stringente in favore dell’investitore anche se  qualificato e dunque in astratto consapevole dei profili di rischio della operazione.  E’ del mese corrente  il pronunciamento  della Cassazione per cui non basta  assolvere da parte dell’intermediario  agli obblighi informativi ove non abbia fornito al cliente  la specifica informazione di inadeguatezza dell’operazione  richiesta. Tale principio comporta che la Banca debba persino adempiere all’obbligo di astensione dal procedere a investimento ancorchè  richiesto per ordine diretto del cliente ove l’informativa sia carente e/o deficitaria. L’inadempimento dell’obbligo costituisce il nesso causale col danno patito dall’investitore di cui diventa appunto responsabile la banca tenuta al risarcimento. Al di là dell’eventuale dichiarazione di investitore qualificato, che farebbe dunque presumere la consapevolezza dei profili di rischio, quando si è di fronte a operazioni “inadeguate” la banca deve darne specifica autonoma informazione al cliente ordinante.  Né può l’Istituto bancario avvalersi di modulisitica generica e di stile   che  indica semplicemente l’inadeguatezza della operazione.

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