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AL CONTRATTO DI AGENZIA SI APPLICANO GLI INTERESSI MORATORI SUI RITARDI DI PAGAMENTO

Importante pronuncia della Cassazione che fa chiarezza sul perimetro applicativo della normativa di cui al Dlgsn. 231/2002 di recepimento ed attuazione della direttiva 2000/35/Ce del Parlamento europeo contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali come modificato co Dlgs 9 novembre 2012 n. 192. Il giudice di legittimità ha ricondotto nel novero delle transazioni commerciali (ossia i contratti tra imprese ovvero tra imprese e pp.aa che comportano in via esclusiva o prevalente la consegna di merci o la prestazione di servizi, contro il pagamento di un prezzo) anche i contratti di agenzia commerciale    precisando che il legislatore con la locuzione transazioni commerciali non ha inteso introdurre un un nuovo modello contrattuale bensì indicare l’ambito di applicazione della normativa in questione anche ai contratti atipici  caratterizzati  dalla  presenza di prestazioni di dare o di facere. Peraltro sebbene la Suprema Corte si sia sul punto espressamente pronunciata va ricordato come l’art. 1284 c.c. come  novellato dalla legge di conversione 162/2014  stabilisce che ove  le parti   non abbiano determinato una misura superiore degli interessi  rispetto a quella legale dal momento in cui è è proposta domanda giudiziale il saggio degli interessi legali è pari a quello previsto dalla legislazione speciale di cui sopra.

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