Nei rapporti di agenzia commerciale sovente accade che l’agente, una volta cessato il rapporto, a copertura totale o parziale dei crediti provvigionali maturati o in maturazione trattenga il campionario aziendale strumento indispensabile per dare esecuzione al mandato conferito. Tale condotta, salvo previsione contrattuali espresse in ordine alla facoltà riconosciuta all’agente di ritenzione di detto strumento, integra una condotta illegittima foriera di possibili richieste risarcitorie da parte delle ditte mandanti, La giurisprudenza al riguardo ha precisato, con precipuo riferimento alle calzature, che del tutto irrilevante e comunque infondata si palesa la circostanza che il campionario alla fine della campagna vendite non sia più esitabile in quanto sprovvisto di valore commerciale. Ciò in quanto costituisce fatto notorio la circostanza che le scarpe possono essere ricollocate sul mercato per la vendita anche prezzo ridotto e a distanza di tempo dalla campagna promozionale conclusa, in considerazione della foggia e pregevolezza dei modelli e della qualità dei materiali. E’ pertanto consigliabile per non esporsi ad azioni risarcitorie, provvedere alla immediata restituzione, a cessazione del rapporto sopraggiunta, di tutto quel materiale di proprietà della mandante suscettibile di valutazione economica
Roberto della Valle
Avvocato in Roma