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AGENZIA COMMERCIALE – CHIUSURA RAPPORTO E OBBLIGO DI RESTITUZIONE CAMPIONARIO

Nei rapporti di agenzia commerciale sovente accade che l’agente, una volta cessato il rapporto, a copertura totale o parziale dei crediti provvigionali maturati o in maturazione trattenga il campionario aziendale strumento indispensabile per dare esecuzione al mandato conferito. Tale condotta, salvo previsione contrattuali  espresse in ordine alla facoltà riconosciuta all’agente  di ritenzione di detto strumento,  integra una condotta illegittima foriera di possibili richieste risarcitorie da parte delle ditte mandanti,  La giurisprudenza al riguardo ha precisato, con precipuo riferimento alle calzature,  che del tutto irrilevante e comunque infondata si palesa la circostanza  che il campionario alla fine della  campagna vendite non sia più  esitabile in quanto sprovvisto di valore commerciale. Ciò in quanto costituisce fatto notorio la circostanza che le scarpe  possono essere ricollocate  sul mercato per la vendita anche  prezzo ridotto e a distanza di tempo dalla campagna promozionale conclusa, in considerazione della  foggia  e pregevolezza dei modelli e della qualità dei materiali. E’ pertanto consigliabile per non esporsi ad azioni risarcitorie,  provvedere alla immediata restituzione, a cessazione del rapporto sopraggiunta, di tutto quel materiale di proprietà della mandante  suscettibile di valutazione economica

Roberto della Valle

Avvocato in Roma

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