Costituisce prassi diffusa nei rapporti di agenzia commerciale l’addebito del campionario all’agente al termine della stagione promozionale. Di regola l’addebito viene imposto senza che l’agente possa opporsi per il fondato timore della prevedibile esposizione alla revoca del mandato. Si pone pertanto il problema di individuare gli strumenti di tutela accordati al rappresentante in relazione a tale fattispecie. L’A.E.C. al riguardo prevede l’addebito del campionario all’agente per il solo caso di mancata o parziale restituzione o danneggiamento dello stesso non derivante dal normale utilizzo. Deriva da ciò dunque che il rifiuto dell’agente di acquistare il campionario, ancorchè con riduzione del prezzo al 50%, è legittimo consentendogli di impugnare l’eventuale revoca del mandato per fatto e colpa della casa mandante.