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ANCHE PER L’AGENTE PENSIONATO SUSSISTE IL DIRITTO ALL’INDENNITA PER IL PATTO DI NON CONCORRENZA POST CONTRATTUALE

Inedita pronuncia giurisprudenziale in materia di agenzia  commerciale ed in particolare sul diritto dell’agente pensionato a percepire l’indennità ex art. 1751 – bis relativa al  patto di non concorrenza post contrattuale.
Come è noto sia il codice civile che gli AAEECC consentono alla mandante e all’agente di regolare, entro   circoscritti limite, di oggetto, tempo e luogo    anche le fasi successive alla cessazione del rapporto introducendo appunto il divieto in capo al secondo di svolgere attività concorrenziale una volta terminato la collaborazione.  rapporto con la “Casa”.
Il patto è ovviamente oneroso per l’azienda in ragione dei divieti  che gravano sull’agente che tuttavia può comunque continuare a svolgere  l’attività promozionale nel rispetto  tuttavia dei limiti pattuiti  (di zona,  clientela e Know how). Una volta concluso  non può essere dalla mandante unilateralmente sciolto neppure ove una simile facoltà  fosse inserita in apposita clausola. Sovente la mandante per cautelarsi da eventuali violazioni del patto introduce a carico dell’agente delle penali o l’esercizio,  entro un certo tempo e nella pendenza del rapporto, della facoltà di liberarlo dal vincolo.  Senonchè una opzione di questo tipo ossia una risoluzione del patto di non concorrenza rimessa all’arbitrio datoriale è certamente nulla giacchè finirebbe per vanificare la previsione di un termine certo cui l’agente è vincolato e sul quale ha fatto affidamento per  programmare in modo consapevole il proprio futuro professionale.   Nè i termini mutano per il fatto che l’agente eserciti il recesso dal mandato per il raggiungimento dei requisiti pensionistici posto che il  trattamento di quiescenza  non rappresenta ex se un impedimento all’eventuale prosecuzione dell’ attività lavorativa  che peraltro tornerebbe ad essere piena  dopo lo spirare del termine di durata del patto.

Avv. Roberto della Valle del Foro di Roma

 

 

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