Inedita pronuncia giurisprudenziale in materia di agenzia commerciale ed in particolare sul diritto dell’agente pensionato a percepire l’indennità ex art. 1751 – bis relativa al patto di non concorrenza post contrattuale.
Come è noto sia il codice civile che gli AAEECC consentono alla mandante e all’agente di regolare, entro circoscritti limite, di oggetto, tempo e luogo anche le fasi successive alla cessazione del rapporto introducendo appunto il divieto in capo al secondo di svolgere attività concorrenziale una volta terminato la collaborazione. rapporto con la “Casa”.
Il patto è ovviamente oneroso per l’azienda in ragione dei divieti che gravano sull’agente che tuttavia può comunque continuare a svolgere l’attività promozionale nel rispetto tuttavia dei limiti pattuiti (di zona, clientela e Know how). Una volta concluso non può essere dalla mandante unilateralmente sciolto neppure ove una simile facoltà fosse inserita in apposita clausola. Sovente la mandante per cautelarsi da eventuali violazioni del patto introduce a carico dell’agente delle penali o l’esercizio, entro un certo tempo e nella pendenza del rapporto, della facoltà di liberarlo dal vincolo. Senonchè una opzione di questo tipo ossia una risoluzione del patto di non concorrenza rimessa all’arbitrio datoriale è certamente nulla giacchè finirebbe per vanificare la previsione di un termine certo cui l’agente è vincolato e sul quale ha fatto affidamento per programmare in modo consapevole il proprio futuro professionale. Nè i termini mutano per il fatto che l’agente eserciti il recesso dal mandato per il raggiungimento dei requisiti pensionistici posto che il trattamento di quiescenza non rappresenta ex se un impedimento all’eventuale prosecuzione dell’ attività lavorativa che peraltro tornerebbe ad essere piena dopo lo spirare del termine di durata del patto.
Avv. Roberto della Valle del Foro di Roma