In materia di agenzia commerciale, l’iscrizione all’Enasarco che la mandate è tenuta ad effettuare ad avvio del rapporto ed i successivi accantonamenti infrannuali sui compensi provvigionali percepiti dall’agente non equivale necessariamente ad adesione per fatti concludenti agli aaeec di categoria essendo l’iscrizione al F.I.R.R. adempimento che non deriva dalla contrattazione collettiva. Tale principio trova ovviamente applicazione ove le parti nel silenzio del contratto non abbiano fatto espresso richiamo alla fonte collettiva ma soltanto alla disciplina codicistica. Giova evidenziare come presso il Fondo F.i.r.r., gestito dall’Enasarco e dove per legge (L.12/1973) tutti gli agenti devono essere iscritti, confluiscono obbligatoriamente i contributi previdenziali versati dalle ditte mandanti ai fini della liquidazione delle prestazioni previdenziali in favore dei rappresentanti. Gli accordi accordi economici collettivi sono contratti privati di diritto comune siglati tra le contrapposte associazioni di categoria (da un lato le case mandanti e dall’altro gli agenti e rappresentanti) ed applicabili esclusivamente tra soggetti entrambi iscritti alle associazioni firmatarie ovvero tra le parti contraenti che li abbiano espressamente richiamati nei mandati individuali. Conclusivamente il solo accantonamento del Firr non è elemento indiziario dell’accettazione dell’Aec, in quanto detto deriva da una fonte legale cogente e dunque inderogabile. Da ciò l’ulteriore corollario secondo cui l’agente nel silenzio del contratto può chiedere, in presenza dei relativi presupposti, l’applicazione, se migliorativa, della disciplina codicistica e segnatamente dell’ indennità premiale di cui all’art. 1751 c.c.