Costituisce prassi diffusa in capo alle ditte mandanti di applicare, per ragioni di fidelizzazione ed anticipatamente, in misura non prestabilita ed a un numero di clienti imprecisato, sconti commerciali (c.d. extrasconti) a medio e lungo termine parametrati sull’entità di un determinato fatturato anche per quantitativi di prodotto conseguito dal singolo cliente infrannualmente o per anno solare. Una tale politica ha tuttavia delle ricadute negative sul piano dei rapporti contrattuali tra mandante ed agente il quale ultimo vede progressivamente ridursi la base di calcolo su cui conteggiare le provvigioni per effetto delle scontistiche di cui sopra. L’inserimento nel contratto di agenzia di previsione di tale tenore rende certamente indeterminabile un elemento essenziale del contratto quale appunto la controprestazione (pagamento delle provvigioni) dovuta dalla società all’agente. Non è dunque possibile per l’agente conoscere a priori in sede di stipula del contratto e di conferimento del mandato quale saranno le provvigioni che andrà a maturare essendo queste suscettibili di variazioni per effetto della scelta discrezionale insindacabile della “Casa” di applicare o meno gli extra sconti e di selezionare la clientela destinataria degli stessi, con conseguente eventuale abbattimento della base di calcolo (c.d. imponibile) per il conteggio del compenso maturato. I giudici hanno più volte affermato che il preponente non è titolare di un potere illimitato di modifica e applicazione unilaterale delle clausole poichè questo va comunque esercitato salvaguardando anche gli interessi della parte contraente nel rispetto dei principi di correttezza e buona fede. Da ciò la conseguenza che tali clausole quali quelle in esame sono nulle e consentono all’agente di rivendicare la provvigione piena.
Avv. Roberto della Valle del Foro di Roma