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TRASFERIMENTO DI AZIENZA E CESSIONE DEL CONTRATTO DI AGENZIA

La cessione dell’azienda o di un ramo di essa pone  degli interrogativi in ordine alla sorte dei contratti tra cui quelli di agenzia. In particolare si discute se per effetto della cessione l’agente possa recedere dal contratto e se il rapporto che lo lega all’originario preponente possa essere interrotto con la semplice comunicazione del  recesso al cedente. Orbene la normativa stabilisce che tale facoltà è riconosciuta  ma sottoposta ad una duplice tassativa condizione: a) che il recesso sia comunicato entro tre mesi dalla comunicazione del trasferimento; b) che  il recesso sia giustificato da una giusta causa ossia dal fatto che il terzo ceduto (agente) non sarebbe garantito rispetto alle obbligazioni scaturenti  dall’incarico originariamente  conferito,  ferma in tal caso  la responsabilità del preponente cedente. Al riguardo merita di essere segnalato il prevalente orientamento della giurisprudenza che qualifica i mandati di agenzia come contratti di impresa e dunque stipulati per l’esercizio dell’azienda stessa ed anzi necessari alla organizzazione di quest’ultima. Corollario di tale qualificazione è che i contratti in questione non possono essere annoverati tra quelli personali e dunque sono soggetti a cessione in conseguenza della cessione dell’azienda. Nè può derogare a tale principio la previsione nel mandato originario di una clausola di incedibilità posto che la detta clausola opera su di un piano distinto  rispetto alla cessione dell’azienda  quest’ultima legata ad insindacabili scelte  afferenti l’attività economica di impresa.  e comportante ai sensi dell’art, 2558 c.c.  l’automatico subentro del cessionario in tutti i rapporti contrattuali a prestazioni corrispettive  non aventi  appunto carattere personale. Pertanto in situazioni di questo tipo   l’agente, ove non intenda proseguire il rapporto con la nuova azienda,  prima di comunicare il recesso,  dovrà valutare e giustificare l’interruzione del rapporto adducendo  comprovati e fondati motivi in ordine al venir meno delle garanzie in termini di  mantenimento delle condizioni contrattuali e di prospettive di crescita del  fatturato provvigionale.
Roberto della Valle

Avvocato  in Roma

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