Come è noto gli aa.ee.cc (Accordi Economici collettivi) che disciplinano i rapporti di agenzia commerciale a differenza dei contratti collettivi nazionali per i lavoro subordinato non rappresentano una soglia minima di tutela. Pertanto si applicano solo se le parti contraenti aderiscono alle associazioni di categoria firmatarie ovvero li recepiscano in maniera costante od ancora li richiamino espressamente nel contratto individuale. Allo stato dunque i mandati di agenzia possono ricondursi a due diverse categorie: quelli soggetti agli aaeeec (che contengono una disciplina integrativa e non sostitutiva del codice civile) e quelli soggetti solo al codice civile. Va evidenziato peraltro che l’applicazione dell’AEC se da un lato disciplina in modo più dettagliato il rapporto dall’altro, per alcuni aspetti, consente al preponente di apportare unilateralmente modifiche rilevanti al contratto con ricadute che incidono profondamente sulle prospettive di guadagno dell’agente. Si pensi ad esempio alle variazioni di zona, e/o di prodotti e/o di clientela e relative alla misura delle provvigioni. In un contratto individuale di agenzia privo di richiami all’AEC valgono invece le regole generali del codice civile e dunque ogni variazioni e/o modifica per essere valida deve trovare il consenso scritto anche dell’agente. Conclusivamente è preferibile nella stipula del mandati richiamare quanto alla fonte regolatrice la legge (ossia il codice civile) e comunque solo alcune clausole degli aa.ee.cc. che non siano penalizzanti per l’agente.