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PIGNORAMENTO PROVVIGIONI AGENZIA ENTRATE RIMEDI

Secondo quanto previsto dall’articolo 72 bis D.P.R. 29.09.1973, n. 602, l’Agenzia delle Entrate Riscossione può ordinare al terzo il pagamento di un debito del contribuente, direttamente al concessionario, fino a concorrenza del credito erariale per cui si procede. Quali rimedi può azionare l’agente di commercio laddove l’ordine venga rivolto alla mandante (Terzo) per provvigioni maturate ? L’agente può proporre a) opposizione all’esecuzione ovvero b) l’opposizione agli atti esecutivi ai sensi degli artt. 615, 617 e 619 c.p.c. L’opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c. può essere avanzata solo per motivi riguardanti la pignorabilità dei beni. Per esempio: a) pignoramento della prima abitazione; b) pignoramento di cose mobili impignorabili ex art. 514 c.p.c.; c) pignoramento di somme eccedenti i limiti stabiliti dall’art. 72 ter, D.P.R. n. 602/1973; d) pignoramento di immobili diversi dalla prima abitazione per carichi iscritti a ruolo inferiori ad € 120.000,00. L’opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. può essere, invece, proposta solo per vizi del procedimento esecutivo. Tra questi rientrano: – la nullità, inammissibilità e/o improcedibilità del pignoramento per omessa prodromica notifica dell’avviso contenente l’intimazione ad adempiere entro 5 giorni al pagamento delle somme risultanti dal ruolo, se è trascorso più di un anno dalla notifica della cartella di pagamento (ex art. 50, comma 2, D.P.R. n. 602/73); – l’inefficacia dell’avviso medesimo contenente l’intimazione ad adempiere e la conseguente nullità, inammissibilità e/o improcedibilità del pignoramento se questo viene azionato dopo 180 giorni dalla data della notifica dell’avviso (ai sensi dell’art. 50, comma 3,D.P.R. n. 602/73); – l’inefficacia del pignoramento dei beni mobili o immobili, se dall’inizio dell’esecuzione sono trascorsi 200 giorni senza che sia stato effettuato il primo incanto (a norma dell’art. 53, D.P.R. n. 602/72); – l’improcedibilità del pignoramento se azionato prima del decorso del termine di sessanta giorni dalla notifica della cartella di pagamento (a mente dell’art. 50, comma 1, D.P.R. n. 602/1973); – infine, l’estinzione del pignoramento per avvenuto pagamento.

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